Differenza tra stage e apprendistato: ecco quello che devi sapere

Conosci la differenza tra stage e apprendistato? Vuoi sapere se il tirocinio riduce la durata dell’apprendistato o come gestire stage e giorni festivi?

Se cerchi risposte a questi o altri interrogativi simili, ecco subito una buona notizia per te: sei nel posto giusto. In questo articolo, infatti, sviscereremo proprio questo tema.

Si tratta certamente di un argomento importante, utilissimo se vuoi riuscire a coniugare lavoro e studio. Perché anche se già lavori, conseguire un titolo di studio autorevole non fa mai male. Anche laurearsi tardi, per così dire, può sempre dare una marcia in più. Oppure, se la tua attività primaria è attualmente lo studio, uno stage può essere la soluzione ideale per realizzare ad esempio una tesi sperimentale Giurisprudenza, che dunque richiede una ricerca di osservazione e sperimentazione sul campo.

Ma procediamo per gradi. Se vuoi saperne di più su cos’è l’apprendistato o cosa fa uno stagista continua a leggere questo articolo. Buona lettura.

Stage e apprendistato: tutto quello che devi sapere

Nei paragrafi che seguono, entreremo dunque nel merito della differenza tra stage e apprendistato. Sperando di fugare ogni dubbio che tu possa avere in merito.

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Differenza tra stage e tirocinio

Per comprendere la differenza tra stage e apprendistato, partiamo dalle basi. Ovvero dalle definizione dei due termini.

Iniziamo con i termini tirocinio e stage. Per poi passare, nel prossimo paragrafo, all’apprendistato. E per farlo citiamo un estratto della definizione fornita da Wikipedia, che a sua volta cita autorevoli fonti del settore.

«Il termine tirocinio, anche stage (in francese), indica un’esperienza presso un ente, pubblico o privato, di durata molto variabile, allo scopo principale di apprendimento e formazione, generalmente finalizzata nell’ingresso del mercato del lavoro».

La stessa fonte, inoltre, precisa anche che:

«Per praticantato si intende il tirocinio obbligatorio per l’accesso a un’abilitazione necessario per esercitare una libera professione. In realtà il praticantato non è un vero e proprio tirocinio, ma una pratica professionale che prevede degli esami di Stato finali per poter esercitare la Libera Professione».

Pertanto, anche se non è detto, è più probabile fare praticantato piuttosto che uno stage a 29 anni o più. I tirocinanti, infatti, sono il più delle volte studenti delle scuole superiori o universitari. Ma anche persone che intendono reinserirsi in un’attività lavorativa, cambiare mestiere, o semplicemente perfezionare o acquisire nuove competenze professionali.

Il Italia il tirocinio è previsto da diversi ordini professionali ed è propedeutico all’abilitazione per l’esercizio delle stesse, e può essere di due tipi:

  1. Tirocinio professionale
  2. Tirocinio formativo

Ed ecco che comincia ad emergere la differenza tra stage e apprendistato. Tutto chiaro fin qui? Molto bene, allora andiamo avanti spediti.

Differenza tra stagista e apprendista

Andiamo adesso a parlare di apprendistato dopo tirocinio formativo. Anche qui procediamo per gradi tornando su Wikipedia, secondo cui:

«Per apprendistato si intende genericamente un periodo di formazione professionale iniziale, durante il quale si apprende un mestiere osservando ed ascoltando persone già esperte, seguendo specifici percorsi di formazione. Può essere anche la condizione per l’assunzione e la stipula di un contratto di lavoro con un datore di lavoro; tale periodo può anche essere obbligatorio, ove previsto dalla legge».

La durata apprendistato dopo tirocinio o esclusivo che sia, è dunque rappresentata dalla durata di tale rapporto.

In base alla legge 24 giugno 1997 n. 196, la durata massima di un tirocinio prevede quattro fasce:

  1. Quattro mesi per gli studenti che frequentano la scuola secondaria;
  2. Sei mesi per i lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti nelle liste di mobilità, gli allievi degli istituti professionali di Stato e gli studenti che frequentano attività formative post diploma o post laurea;
  3. Un anno per gli studenti universitari o laureati da non più di dodici mesi, gli studenti che frequentano dottorati di ricerca o scuole di specializzazione anche nei diciotto mesi successivi il termine degli studi, per le persone svantaggiate;
  4. Due anni per i disabili.

Qualora non fosse ancora del tutto chiaro di cosa stiamo parlando, aggiungiamo anche un’altra fonte. Questa volta ci affidandiamo all’autorevole vocabolario Treccani, che alla voce “apprendistato” recita:

«Rapporto di lavoro subordinato di carattere speciale, in base al quale un imprenditore assume nella propria azienda un giovane lavoratore (fino ai 29 anni), allo scopo di fornirgli l’addestramento tecnico necessario ad acquisire una specializzazione, richiedendo come contropartita una prestazione d’opera, che è generalmente anche retribuita».

Cominci a comprendere la differenza tra stage e apprendistato?

Tirocinio e apprendistato: compatibilità, norme e contratti

cos'e apprendistatoL’apprendistato viene regolato nel diritto italiano da un rapporto di lavoro finalizzato alla formazione professionale ed all’inserimento nel mondo del lavoro. Chiamato, appunto, contratto di apprendistato.

Secondo il decreto legislativo n.167 (testo unico dell’apprendistato), si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il testo, precisa inoltre che la sua disciplina si rimette ad appositi accordi interconfederali, quindi ai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro.

Inoltre, è possibile distinguere fra tre diversi contratti di apprendistato:

  1. Per la qualifica professionale;
  2. Di alta formazione e ricerca;
  3. Professionalizzante o “di mestiere”.

Ognuno di essi è regolato dalle singole regioni di appartenenza (e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano) e dai contratti collettivi.

Dal punto di vista civilistico, invece, il codice non definisce chiaramente il contratto di tirocinio. Sul punto si rimanda al prospetto aggiornato del Ministero del Lavoro nonché alle normative di riferimento, ovvero la legge n. 196/1997 e il D.L. 142/1998.

Linee guida contratti apprendistato

Prima di concludere la nostra guida sulla differenza tra stage e apprendistato, vediamo i 5 principi le regioni e le province autonome devono seguire nel regolamentare il contratto di apprendistato professionalizzante.

  1. Forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra aziendale;
  2. Divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;
  3. Possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile;
  4. Possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3;
  5. Divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Criteri direttivi contratto di apprendistato

Inoltre, la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante deve anche rispettare altrettanti criteri direttivi:

  1. Previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
  2. Rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
  3. Riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
  4. Registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo apprendista;
  5. Presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

Andiamo adesso ad approfondire la normativa relativa ai tirocini.

Le norme che disciplinato i tirocini

Come abbiamo già spiegato introducendo la differenza tra stage e apprendistato, esistono due forme di tirocini in Italia: formativo e professionale.

Il primo è stato introdotto per la prima volta con il “Pacchetto Treu”, ovvero la legge n. 196 del 24 giugno 1997, dal decreto interministeriale n. 142 del 25 marzo del 1998 e dalle leggi n. 53 28 marzo 2003 e n. 326 del 24 novembre 2003. Anche se tale istituto è stato successivamente riformato grazie all’entrata in vigore della legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Il tirocinio professionale, invece, è disciplinato in via generale dall’art. 6 del DPR 7 agosto 2012 e in modo specifico dalle leggi istitutive degli Ordini e dai singoli regolamenti da loro emanati.

E con questo è tutto. La nostra guida sulla differenza tra stage e apprendistato, almeno per il momento, si conclude qui.


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